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Policy Trasmissione Ordini

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 Febbraio 2021

Premessa

Al fine di adeguarsi alla disciplina in tema di best execution, Open Capital Partners SGR S.p.A., di seguito anche “SGR”, è tenuta - ai fini della trasmissione e/o dell’esecuzione degli ordini - ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti, al dettaglio o professionali e per gli OICR gestiti tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione, della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

La disciplina si applica a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dalle sedi di esecuzione, che possono essere i Mercati Regolamentati stessi, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), o ulteriori piattaforme di negoziazione (piattaforme elettroniche che non rivestono la qualifica di MTF, intermediari finanziari che operino fuori mercato e/o in contropartita diretta).

La SGR ha quindi l’obbligo di definire una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (di seguito anche “Procedura”) - di cui almeno una sintesi viene messa a disposizione dei Clienti attraverso l’informativa precontrattuale (Documento Informativo Pre-contrattale) e/o i documenti di offerta.

Si precisa che, nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli su base individuale e del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR non esegue direttamente gli ordini disposti per conto dei portafogli dei clienti/OICR gestiti, ma li trasmette ad intermediari negoziatori per la relativa esecuzione.

Le modalità e i criteri di identificazione dei brokers/controparti contrattuali negoziatrici sono descritte nella Policy in oggetto.

1. Quadro Normativo di Riferimento

Il Regolamento Intermediari della Consob, approvato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti, recepisce a livello nazionale la disciplina dettata dalla direttiva 2014/65/UE, e dal Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 (di seguito, Regolamento Delegato); in particolare:

  • con riferimento al servizio di gestione di portafogli (art. 50 – trasmissione ordini – e art. 46 – esecuzione ordini - del Regolamento Intermediari, che rimandano rispettivamente all’art. 65 ed all’art. 64 e 66 del Regolamento Delegato n. 565/2017), la SGR deve adottare tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori (prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell’ordine e qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione) e dei criteri per stabilire l’importanza relativa dei fattori (caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione; caratteristiche dell’ordine del cliente; caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine; caratteristiche delle sedi di esecuzione alla quali l’ordine può essere diretto);
  • con riferimento al servizio di gestione collettiva (art. 101 – trasmissione ordini – e art. 99 – esecuzione ordini – del Regolamento Intermediari, che rimandano rispettivamente all’art. 28 paragrafi 1, 2, 3 e 4 ed all’art. 27 paragrafi 1, 2 e 3 del Regolamento Delegato n. 231/2013), la SGR, allorché colloca ordini di negoziazione per conto degli OICR gestiti, deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per gli OICR gestiti o i loro investitori, avendo riguardo a determinati fattori (prezzo, spese, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione) ed ai criteri identificati per stabilire l’importanza relativa di tali fattori (obiettivi e politica di investimento e rischi specifici dell’OICR gestito; caratteristiche dell’ordine; caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto dell’ordine; caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto).

In entrambi i casi (servizio di gestione di portafogli e servizio di gestione collettiva), per ciascuna categoria di strumenti finanziari, la strategia di trasmissione degli ordini deve identificare i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione da questi adottate. Relativamente alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e gestione di quote o azioni di SICAV, si precisa che la SGR può concludere accordi per l’esecuzione di ordini solo se tali accordi sono conformi alla strategia di trasmissione adottata. 

Inoltre, la SGR deve fornire informazioni appropriate ai propri clienti/investitori sulla strategia di trasmissione adottata ed è tenuta a dare informativa agli investitori di ogni modifica significativa alla strategia.

La SGR deve controllare periodicamente l’efficacia della strategia di trasmissione adottata ed in particolare deve verificare la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti identificati per l’esecuzione degli ordini, e se del caso, porre rimedio ad eventuali carenze.

La SGR deve riesaminare la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti o per gli OICR gestiti.

Con esclusivo riferimento al servizio di gestione di portafogli, l’art. 50 del Regolamento Intermediari n. 20307 del 15/02/2018 ha introdotto l’obbligo di rendere nota l'identità delle prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali la SGR ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo altresì informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Tali obblighi di trasparenza mirano a garantire agli investitori di formarsi un'opinione circa il flusso degli ordini della clientela veicolati dalla SGR alle sedi di esecuzione nonché a delineare un quadro preciso degli strumenti impiegati dalla SGR per valutare la qualità di esecuzione ottenuta e l'efficacia del monitoraggio condotto dalla Società.

2. Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

  • Strumenti finanziari: tutti gli strumenti così definiti dall’Allegato I – Sezione C del TUF:
    1. valori mobiliari;
    2. strumenti del mercato monetario;
    3. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
    4. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o ad altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    5. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
    6. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
    7. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; 
    8. strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
    9. contratti finanziari differenziali;
    10. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, o un sistema organizzato di negoziazione.
    11. quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
  • Valori mobiliari: così come definito dall’art. 1, comma 1-bis del TUF, si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
    1. le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
    2. obbligazioni ed altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
    3. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, a tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
  • Internalizzatore sistematico: il soggetto che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;
  • Market maker: il soggetto che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per contro proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi da esso definiti;
  • Esecuzione di ordini: così come definito dall’art. 1, comma 5-septies del TUF, si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione;
  • Ordine orientato: come definito dall’art. 2 comma c) del Regolamento Delegato 576/2017, si intende “l'ordine in cui il cliente, prima dell'esecuzione dell'ordine, ha indicato una specifica sede di esecuzione”

3. Ruoli e Responsabilità

La SGR, al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti in tema di best execution, ha individuato le funzioni coinvolte nel processo di definizione e monitoraggio della strategia di trasmissione e/o dell’esecuzione degli ordini caratterizzanti i servizi/attività di investimento prestati nonché nell’attività di selezione e monitoraggio delle controparti negoziatrici.

3.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società:

  • approva la strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini, nonché la lista delle controparti negoziatrici utilizzate nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e di gestione collettiva del risparmio;
  • riesamina, con cadenza almeno annuale, la strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini e, comunque, al verificarsi di circostanze tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti o per gli OICR gestiti.
  • riesamina, con cadenza almeno annuale, eventuali modifiche apportate alla valutazione effettuata su ciascuna delle controparti negoziatrici autorizzate ad operare.

3.2.Funzione Organizzazione

La Funzione Organizzazione collabora con la Funzione Compliance nella gestione operativa delle attività facenti parte del processo di individuazione e gestione di eventuali anomalie, nonché nell’attività di mantenimento e aggiornamento dell’elenco delle controparti negoziatrici autorizzate ad operare.

3.3.Funzione Compliance e Risk Management

La Funzione Compliance, avvalendosi del supporto della funzione di Risk Management:

  • controlla e valuta nel continuo l’adeguatezza delle procedure organizzative e delle misure adottate per il corretto assolvimento degli obblighi in materia di best execution e operatività con le controparti negoziatrici;
  • effettua altresì i necessari approfondimenti, anche con il supporto della Direzione Investimenti, qualora dovessero riscontrarsi delle anomalie. 

3.4.Funzione Internal Audit

La Funzione Internal Audit verifica l’adeguatezza e l’efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Essa formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l’osservanza.

3.5.Funzione Investimenti

Il Responsabile Investimenti della Società, in stretta collaborazione con la funzione Risk Management:

  • seleziona le controparti negoziatrici, avvalendosi delle valutazioni relative a fattori oggettivi e soggettivi predisposti dal gestore;
  • provvede, alla prima occasione utile, a portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione una scheda di valutazione;
  • comunica la nuova entità alla funzione Organizzazione, che provvede ad aggiornare l’elenco delle entità autorizzate;
  • compila annualmente il questionario per la valutazione qualitativa delle controparti (broker)

fattori di best execution

4.1. Servizio di gestione di portafogli su base individuale

Con particolare riferimento al Servizio di gestione di portafogli su base individuale, il peculiare schema operativo sotteso alla prestazione dello stesso da parte della SGR prevede la detenzione della liquidità e degli strumenti finanziari di titolarità del Cliente non presso la SGR, ma presso banche previamente selezionate dal Cliente medesimo. Ne consegue che, per l’esecuzione delle operazioni disposte nella prestazione di tale Servizio, la SGR si avvale, quale controparte, delle medesime banche presso cui sono depositati i titoli e la liquidità del Cliente. 

4.2. Servizio di gestione collettiva del risparmio - OCIVM

Con riferimento al Servizio di gestione di portafogli su base collettiva lo schema operativo sotteso alla prestazione dello stesso da parte della SGR prevede che la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari per conto di portafogli gestiti si avvalga sempre di terzi intermediari infatti la SGR non negozia mai per conto proprio.

La SGR, in tema di best execution, per ottenere il miglior risultato possibile, prende in considerazione una serie di fattori secondo l’ordine indicato:

  1. prezzo dello strumento finanziario e costi di negoziazione e di regolamento (total consideration);
  2. probabilità e rapidità di esecuzione;
  3. probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
  4. dimensioni e natura dell’ordine;
  5. eventuali altre considerazioni pertinenti ai fini dell’esecuzione dell’ordine. 

I criteri utilizzati per stabilire l’importanza dei fattori sopra indicati sono:

  • la strategia e obiettivi di investimento degli OICR
  • le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e le condizioni di liquidità dei medesimi per quanto attiene gli OICR;
  • le caratteristiche dell’ordine;
  • le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine è diretto;
  • le caratteristiche del cliente (al dettaglio o professionale)

La SGR si riserva tuttavia di ritenere prevalenti altri fattori oltre a quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o specialità legate ai patrimoni gestiti, all’ordine e/o allo strumento finanziario.

Tuttavia, la SGR nel rispetto dell’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente, tiene conto:

  1. per ciascuna categoria di strumenti, l’individuazione di almeno una sede di esecuzione o entità a cui trasmettere gli ordini – tra quelle prescelte dalla SGR – che permette di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente.
  2. nella selezione delle sedi di esecuzione, la scelta è condotta in ragione del corrispettivo totale (total consiederation), costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;

Come detto, la SGR al fine di rispettare l’importanza relativa ai fattori di best execution, si avvale dell’operato di intermediari che, in linea generale, garantiscono l’accesso diretto ai mercati regolamentati di riferimento degli strumenti finanziari oggetto degli ordini.

In particolare la SGR sceglie l’entità alla quale trasmettere l’ordine secondo quanto stabilito nel paragrafo che segue “Strategia di trasmissione per ciascuna tipologia di strumento finanziario”.

4.2.1. Strategia di trasmissione per ciascuna tipologia di strumento finanziario

Strumenti finanziari quotati sui Mercati Regolamentati

In considerazione della strategia di investimento degli OICR gestiti dalla SGR, la stessa al fine di garantire il miglior risultato possibile per gli OICR stessi e dei suoi investitori, reputa che per il fondo Open Capital Total Return e per il fondo Open Capital Professional, che hanno un’ottica di investimento di natura fondamentale basata sulla qualità degli strumenti azionari con un orizzonte temporale di medio-lungo termine, la miglior strategia di trasmissione ordini sia la seguente.  

Per quanto riguarda gli strumenti azionari negoziati nel mercato italiano, la SGR privilegia alcuni broker selezionati (Intermonte, Equita SIM, Banca IMI e Kepler) tra quelli che possiedono una importante expertise nel mercato italiano, così come emerge dalle politiche di best execution declinate dai rispettivi intermediari.

La scelta puntuale rispetto a quale broker indirizzare l’ordine è frutto dell’indicazione derivante dai rispettivi uffici studio che forniscono un servizio di analisi sulle singole società.

Con riferimento agli strumenti azionari negoziati nei mercati europei, la SGR privilegia alcuni broker selezionati (Kepler, Exane, Mainfirst e Equita SIM) tra quelli che possiedono un’importante conoscenza ed esperienza nel mercato europeo, così come emerge dalle politiche di best execution declinate dai rispettivi intermediari.

La scelta puntuale rispetto a quale broker indirizzare l’ordine è frutto dell’indicazione derivante dai rispettivi uffici studio che forniscono un servizio di analisi sulle singole società.

Infine, per gli strumenti azionari negoziati nei mercati extra europei, la SGR utilizza per la negoziazione di strumenti finanziari regolati nel mercato americano Exane e Equita SIM; per quelli negoziati negli altri mercati extra-UE e extra USA: Goldman Sachs in quanto quest’ultimo rappresenta il broker a livello mondiale in grado di raggiungere pressoché la totalità del mercato internazionale.

Viceversa, poiché il fondo Open Capital Opportunity, è gestito secondo un’ottica di investimento di natura tecnica, caratterizzato da un elevato tasso di turn over data la sua spiccata propensione al trading, la SGR, al fine di garantire il miglior risultato dell’OICR e dei suoi investitori, reputa di avvalersi, tra i broker selezionati, di quello che garantisce il miglior total consideration.

Titoli di Stato quotati su Mercati Regolamentati

Per quanto concerne i Titoli di Stato (quotati sui mercati regolamentati), nella scelta della controparte, la SGR privilegia Banca IMI dal momento che a parità di probabilità e velocità di esecuzione dell’ordine rispetto ad altri broker, quest’ultima meglio garantisce l’assolvimento del total consideration poiché applica alla SGR la stessa commissione indipendentemente dalla venues su cui va a negoziare lo strumento.

Obbligazioni Corporate

Per quanto concerne le obbligazioni corporate (indipendentemente dal fatto che siano quotate sui mercati nazionali e/o esteri o che non siano quotate), la SGR si rivolgerà principalmente a MedioBanca e Unicredit.

In considerazione della particolare operatività di questi strumenti, MedioBanca e Unicredit hanno acquisito un’esperienza ed una capacità peculiare nel garantire il miglior risultato possibile. Infatti, rispetto ad un mercato particolarmente vulnerabile, MedioBanca e Unicridit sono in grado di individuare in modo assolutamente efficiente la venue che garantisce la velocità di esecuzione al miglior prezzo.

Questo lo si evince anche dalla specificità che le stesse hanno dedicato nell’illustrare la metodologia adottata per l’esecuzione degli ordini delle obbligazioni oggetto del presente paragrafo (a titolo esemplificativo cfr. paragrafo 6 policy MedioBanca)

Strumenti derivati quotati su mercati regolamentati

Per quanto concerne gli strumenti derivati quotati sui mercati regolamentati, la SGR si rivolge a broker specializzati che garantiscono l’esecuzione su tali mercati e tra questi quelli che garantisco il miglior prezzo inteso come total consideration, privilegiando in ogni caso i broker selezionati: Goldman Sachs e JP Morgan.

La scelta puntuale rispetto a quale Broker indirizzare l’ordine è frutto della tipologia specifica di derivato. Infatti i put e call verranno indirizzati esclusivamente a JP Morgan, gli altri equamente distribuiti tra i due negoziatori. 

Quote o azioni di OICR

In riferimento agli strumenti quali: quote e azioni di OICR, la SGR si avvale della propria banca depositaria (DepoBank). In particolare la Società provvede a pre-imputare nel sistema l’ordine di acquisto di un determinato fondo. Di conseguenza la SGR non si avvale di piattaforme telematiche ma procede alla sottoscrizione diretta del fondo interessato.

ETF

Per quanto riguarda gli ETF – in considerazione della particolarità dello strumento - non è possibile negoziare con broker che utilizzano esclusivamente algoritmi nell’esecuzione dell’ordine stesso. Di conseguenza, la SGR si avvale di diversi broker specializzati e selezionati secondo gli stessi criteri usati per la parte azionaria, tenendo altresì conto di individuare per ciascun ordine il broker che meglio garantisce la probabilità di esecuzione al miglior prezzo.

Pertanto, nella negoziazione di questi strumenti, la SGR privilegerà Equita SIM e Intermonte che entrambe hanno negoziato con la Società una commissione più bassa salvo valutare per ciascun ordine altre Entità, le cui motivazioni verranno puntualmente indicati in sede di negoziazione.

Operazioni sul mercato primario

Per quanto concerne le operazioni sul mercato primario, gli ordini relativi alla parte azionaria, verranno trasmessi al broker che da prospetto si occupa della raccolta ordini e nel caso in cui detto broker sia nell’elenco di quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione della SGR; viceversa, se il broker non compare nella lista di quelli selezionati, la SGR si avvarrà di un broker selezionato che - a sua volta – ha accesso al book delle sottoscrizioni.

Per quanto riguarda le operazioni sul mercato primario, gli ordini relativi alla parte obbligazionaria, verranno inoltrati a tutte le controparti approvati dal Consiglio di Amministrazione della SGR in grado di accedere al book delle sottoscrizioni. 

Operazioni su divise

Per quanto concerne le operazioni su divise, a pronti o a termine, considerata l’alta specializzazione ed il maggiore controllo che tale attività necessita da parte della controparte e della SGR stessa, quindi al fine di mitigare il rischio di controparte, la Società ove possibile si rivolgerà alla propria banca depositaria e il prime broker (ove abbia istituito fondi alternativi).

Istruzioni specifiche

Per le Gestioni Individuali, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute (art. 65 Regolamento Delegato n. 565/2017). La SGR evidenzia, in maniera chiara ed evidente, che le istruzioni specifiche impartite direttamente dalla clientela possono impedire relativamente agli elementi oggetto delle istruzioni, l’adozione delle misure previste dalla Transmission Policy per ottenere il miglior risultato possibile.

Le istruzioni specifiche impartite dai clienti vengono eseguite dalla SGR:

  • disapplicando, se necessario, le misure predisposte, al fine di ottenere il miglior risultato possibile (ad esempio qualora il cliente indichi una specifica sede di esecuzione);
  • qualora l’ordine presenti istruzioni specifiche parziali, applicando le disposizioni del presente documento per la parte non oggetto di istruzioni specifiche.

Qualora l’istruzione specifica del cliente non possa essere eseguita (ad esempio richieste di esecuzione di un ordine su una sede non facilmente accessibile dal broker), la SGR potrà non eseguire l’ordine fornendo adeguata motivazione al cliente.

La SGR si astiene dall’incoraggiare il cliente a dare istruzioni al fine di eseguire un ordine in un determinato modo, quando dovrebbe ragionevolmente sapere che tali istruzioni possono impedire il conseguimento del migliore risultato possibile.

Aggregazione e assegnazione degli ordini (ricezione ed inserimento dell’eseguito, totale o parziale, dell’eventuale ineseguito o revoca dell’ordine)

La SGR agisce per servire al meglio gli interessi dei clienti/degli OICR gestiti e dei loro investitori nella trasmissione ad altre entità, a fini di esecuzione degli ordini derivanti dalle proprie decisioni di investimento per conto terzi.

Al fine di minimizzare i costi ed oneri associabili a ciascuna operazione di compravendita, trasmessa ai negoziatori prescelti, la SGR può aggregare singoli ordini in capo ai Clienti.

Con riferimento al servizio di gestioni individuali di portafogli, il Regolamento Intermediari (art. 51) prevede, tra l’altro, che l’aggregazione degli ordini di un cliente con quelli di un altro cliente è consentita soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  • è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati;
  • ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;
  • è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

L’aggregazione viene effettuata osservando quanto di seguito:

  • gli ordini vengono disposti dalla SGR nell’ambito delle scelte di asset allocation, fermo restando il principio della preventiva imputazione degli ordini, nel sistema amministrativo contabile della SGR, antecedente alla trasmissione ai negoziatori. Eventuali ordini impartiti direttamente da Clienti non possono essere oggetto di aggregazione;
  • l’inserimento degli ordini per più Clienti e/o per più linee di gestione avviene contestualmente;
  • gli ordini aggregati presentano univoche istruzioni per l’esecuzione;
  • il negoziatore non riceve dettaglio degli ordini oggetto di aggregazione;
  • l’attribuzione dell’eseguito avviene alle medesime condizioni (ovvero ad un unico prezzo medio) per tutti i clienti.

L’attribuzione dell’eventuale eseguito totale soddisfa ciascuna singola richiesta facente parte dell’ordine oggetto di aggregazione. 

Nel caso di eseguiti parziali, la SGR adotta algoritmi matematici non discrezionali per l’assegnazione delle quantità fino ad esaurimento. L’eventuale revoca dell’ordine aggregato comporta automaticamente la revoca di tutti gli ordini singoli che lo compongono.

Con riferimento al servizio di gestione collettiva, il Regolamento Intermediari (art. 103) prevede, tra l’altro, che l’aggregazione degli ordini di un OICR con quelli di un altro OICR è consentita solo qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  • deve essere improbabile che l’aggregazione degli ordini vada a discapito di uno degli OICR i cui ordini sono aggregati;
  • deve essere stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e disciplini il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

Quando aggrega un ordine di un OICR con uno o più ordini di altri OICR e l’ordine aggregato è eseguito parzialmente l’eseguito viene attribuito pro quota, tenendo conto dei tagli minimi propri dello strumento negoziato.

Informativa ai clienti/investitori

La SGR fornisce, in modo comprensibile, informazioni appropriate ai clienti/investitori sulla strategia di trasmissione adottata, comunicando gli elementi principali della strategia adottata, al fine di consentire ai clienti/investitori l’adozione di una decisione informata in merito al ricorso al servizio di gestione di portafogli e al servizio di gestione collettiva. Inoltre, di ogni eventuale modifica rilevante alla presente policy è data informativa agli investitori.

In particolare, la SGR adempie ai propri obblighi informativi inserendo l’informativa relativa alla strategia di trasmissione adottata sia all’interno del Documento Informativo Pre-contrattuale sia all’interno del contratto di gestione di portafogli, con riferimento al servizio di gestione individuale di portafogli, ed inserendo tale informativa nella parte I del prospetto informativo dei fondi, con riferimento invece al servizio di gestione collettiva. 

Ordini eseguiti al di fuori di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

L’articolo 48, comma 2 del Regolamento Intermediari stabilisce che gli intermediari ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni. 

La SGR, come detto si avvale tanto per le gestioni individuali quanto per le gestioni collettive, di broker terzi per negoziare gli ordini dei clienti.

Dunque le Entità Terze possono decidere secondo le policy di best execution adottate da ciascun intermediario, su quale sede negoziare per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti.

Di conseguenza è possibile che le stesse possano negoziare gli ordini dei clienti anche su mercati OTC, in particolar modo quando gli stessi hanno come oggetto strumenti finanziari che non risultano quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione o, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono abitualmente negoziati al di fuori di tali sedi di esecuzione. 

Per questa ragione, la SGR non è in grado di monitorare la sede di negoziazione individuata dal broker, e si avvarrà del monitoraggio dell’intermediario per accertare che l’operazione sia avvenuta alle condizioni migliori.

In ogni caso, a richiesta della Società, in caso di ispezione e verifiche da parte degli Organi di Vigilanza, i broker si sono impegnati sin d’ora a provvedere a rilasciare per gli ordini selezionati negoziati OTC, un’attestazione dell’avvenuta operazione nel rispetto dei fattori di best execution.

Pubblicazioni annuali

Con esclusivo riferimento al servizio di Gestione Individuale di portafogli, la SGR è chiamata a riepilogare e pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. 

In particolare, con riferimento alle classi di strumenti finanziari indicati nell’allegato 2 del presente documento, la SGR è tenuta alla pubblicazione delle seguenti informazioni:

  1. classe dello strumento finanziario;
  2. nome e identificativo della sede di esecuzione; 
  3. volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume totale delle esecuzioni; 
  4. numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero complessivo di ordini eseguiti; 
  5. percentuale di ordini passivi e aggressivi tra gli ordini eseguiti di cui alla lettera d); 
  6. percentuale di ordini orientati tra gli ordini di cui alla lettera d); 
  7. indicazione che precisa se l'anno precedente l'impresa di investimento abbia eseguito, in media, meno di una contrattazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata.

Si precisa che, dal momento che la Società non esegue direttamente gli ordini disposti per conto dei portafogli dei clienti/OICR gestiti, ma li trasmette ad intermediari negoziatori per la relativa esecuzione, per quanto concerne il punto alla lettera e), la distinzione tra ordini passivi e aggressivi risulta non rilevante e può essere esclusa dal report. Tuttavia, questo principio non può essere applicato qualora la Società attribuisca specifiche istruzioni per l’esecuzione dell’ordine, tali da portare il broker ad eseguire l’ordine stesso in maniera passiva o aggressiva.  

Le suddette informazioni vengono pubblicate annualmente, sia con riferimento alla clientela retail che professionale, nel rispetto del formato specifico riportato nell’allegato 3.

La SGR, inoltre, è tenuta a pubblicare annualmente, per ciascuna classe di strumenti finanziari, una sintesi delle analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti l’anno precedente.

Monitoraggio della policy

La SGR ha adottato misure organizzative finalizzate a verificare l’efficacia della strategia di trasmissione adottata. La SGR verifica periodicamente la qualità dell’esecuzione offerta dalle controparti selezionate per l’esecuzione degli ordini. Ne consegue il riesame periodico delle controparti autorizzate all’esecuzione delle operazioni.

In particolare, il monitoraggio sul rispetto della best execution è svolto, con cadenza trimestrale, dalla Funzione di Risk Management avvalendosi, ove necessario, della funzione Compliance, e da un referente della Direzione Investimenti.

Eventuali anomalie rilevate vengono sottoposte al Responsabile della funzione Organizzazione e, qualora ritenuto opportuno, vengono svolti i necessari approfondimenti, anche con il supporto degli addetti della Direzione Investimenti.

Tutta la documentazione ed i risultati delle eventuali analisi svolte in tale ambito sono archiviati a cura della funzione di Risk.

5. selezione dei brokers/controparti 

Criteri per la selezione delle Entità per la trasmissione e/o esecuzione degli ordini

Al fine di rispettare l’importanza relativa dei fattori elencati sopra, la SGR si avvale dell’operato di intermediari, tra primari brokers internazionali.

La selezione degli stessi è condotta individuando, tra gli operatori che consentono un accesso a più sedi di esecuzione, quelli con una execution policy coerente con quella dalla SGR e con appropriati livelli di servizio.

Open Capital seleziona i broker in base a criteri di qualità della esecuzione, economicità, specializzazione ed affidabilità.

La selezione determina la creazione dell’elenco dei broker che la SGR può utilizzare (c.d. broker list).

Nel caso in cui vi siano nella broker list più broker in grado di eseguire gli ordini del cliente l’individuazione dello specifico intermediario a cui trasmettere l’ordine avviene prendendo in considerazione i seguenti fattori (in ordine di importanza):  

  1. tipologia dello strumento negoziato;
  2. strategia di e obbiettivi di investimento degli OICR istituiti e gestiti dalla SR
  3. corrispettivo totale;
  4. qualità ed efficienza dei servizi forniti;
  5. livello di competenza della negoziazione;
  6. disponibilità a fornire servizi di ricerca e/o informativa finanziaria;
  7. l’accesso diretto ai mercati regolamentati di riferimento degli strumenti finanziari oggetto degli ordini (per mercato di riferimento si intende il mercato di quotazione su cui un singolo strumento finanziario è maggiormente liquido);
  8. capacità tecnologica;
  9. capacità di liquidazione e regolamento delle operazioni.

La SGR richiederà agli intermediari autorizzati ad essere trattata come Cliente Professionale e dunque richiedendo la garanzia dell’ottenimento della Best Execution in primis della forma della Total Consideration.  

Sarà possibile selezionare anche una sola Entità per categoria di strumento finanziario, purché questo sia in grado di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi per conto dei clienti e/o degli OICR.

Si ricorda che, con particolare riferimento al Servizio di gestione di portafogli individuali, il peculiare schema operativo sotteso alla prestazione dello stesso da parte della SGR prevede la detenzione della liquidità e degli strumenti finanziari di titolarità del Cliente non presso la SGR, ma presso banche previamente selezionate dal Cliente medesimo e comunque interconnesse con la SGR stessa. Ne consegue che, per l’esecuzione delle operazioni disposte nella prestazione di tale Servizio, la SGR si avvale, quale controparte, delle medesime banche presso cui sono depositati i titoli e la liquidità del Cliente. 

Open Capital Partners SGR Spa, riceve, dagli intermediari negoziatori di cui si avvale, ricerche che soddisfano i criteri di stabiliti da Consob nella Comunicazione n. 9003258 del 14 gennaio 2009.

L’oggetto delle ricerche riguardano: l’individuazione di nuove opportunità di investimento mediante l’analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento oppure ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell’analisi, per specifici settori, delle asset allocation e delle strategie di investimento; nell’analisi di supporto all’individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario.

 

Si precisa che, per quanto concerne la tematica della ricerca in materia di investimenti connessa ai servizi di consulenza non indipendente e gestione individuale di portafoglio offerti alla clientela, la Società si impegna a pagare direttamente i brokers mediante risorse proprie. Pertanto, la fornitura di ricerca in materia di investimenti non viene considerata come forma di incentivo. Per quanto riguarda, invece, la gestione patrimoniale collettiva, l’onere per la ricerca è a carico dei clienti e viene ricompreso tra le commissioni di negoziazione. 

Procedura di autorizzazione delle Entità

Il processo di selezione delle controparti è in capo al Responsabile Investimenti che si avvale, per lo svolgimento di specifiche analisi, del supporto della funzione di Risk Management.

Per ogni intermediario che si intende utilizzare quale controparte, deve essere stilata, a cura dei gestori, una scheda contenente una valutazione relativa a fattori oggettivi e giudizi soggettivi dei vari attori coinvolti nel processo di investimento (cfr. Allegato 4 della presente Policy).

Il Responsabile Investimenti, facendo riferimento in particolare alla reputazione della controparte nel mercato di riferimento, al rischio controparte ed al relativo rating (ove disponibile) e agli altri fattori di best execution, provvede a rifiutare o ad autorizzare temporaneamente la Entità.

Con specifico riferimento al rischio di controparte, si rileva che, date le caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati dalla SGR (come sopra descritti), il rischio controparte è limitato alle sole operazioni a termine su divise e all’attività in derivati. In considerazione di ciò, dette Entità saranno selezionate a cura del Responsabile Investimenti e dovranno essere autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le controparti autorizzate temporaneamente del Responsabile Investimenti, la loro autorizzazione ad operare diventerà definitiva solo dopo la ratifica del Consiglio di Amministrazione (di seguito “CdA”); a tal proposito, sarà cura del Responsabile Investimenti provvedere, alla prima occasione utile, a portare all’attenzione del CdA, che dovrà deliberare in merito, una scheda di valutazione e il resto della documentazione inerente la nuova Entità. Ove espressamente richiesto dal CdA, sarà cura del Responsabile Investimenti provvedere a motivare la propria scelta, eventualmente fornendo informazioni aggiuntive a quelle contenute nella scheda di valutazione.

Non appena autorizzata, anche temporaneamente, sarà cura del Responsabile Investimenti comunicare la nuova Entità alla funzione Organizzativa per l’aggiornamento dell’elenco delle controparti autorizzate.

Nel caso in cui la controparte sia autorizzata temporaneamente, è come detto necessaria la ratifica dell’autorizzazione da parte del CdA, con conseguente necessità di eliminare la controparte dal sistema informativo in caso di diniego.

Autorizzazione temporanea di una Entità

In casi di necessità ed urgenza, ed al fine esclusivo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, la SGR - previa autorizzazione del Responsabile Investimenti - può trasmettere/eseguire gli ordini a/con entità diverse da quelle selezionate, previo inserimento delle stesse nel sistema informativo a cura del Dipartimento Investimenti.

Le casistiche potrebbero essere le seguenti:

  • momentanea indisponibilità dei soggetti selezionati;
  • individuazione di proposte di negoziazione presenti su altre trading venues e più vantaggiose rispetto alle condizioni disponibili sui mercati cui aderiscono i soggetti selezionati;
  • casi di multiple listing (ad esempio nel caso in cui l’intermediario selezionato acceda solo al mercato regolamentato primario mentre, in maniera continuativa, i “migliori prezzi” o la “maggiore liquidità” si formano sui mercati di quotazione alternative);
  • operazioni straordinarie che sono disponibili solo presso uno specifico broker (come ad esempio le operazioni sul mercato primario);
  • avvio di nuove sedi di negoziazione o di operatività su nuove tipologie di strumenti finanziari.

In caso di esecuzione degli ordini su venues non precedentemente autorizzate la SGR provvederà, salvo nel caso di operazioni sul mercato primario - per le quali il “prezzo” è prestabilito -, ad acquisire e ad archiviare la documentazione necessaria alla valutazione della best execution su tali ordini. In particolare dovrà essere archiviata almeno la documentazione comprovante le quotazioni (ad esempio attraverso una stampa della videata Bloomberg) degli strumenti finanziari al momento dell’invio degli ordini e, se possibile, al momento dell’esecuzione degli stessi (quest’ultima stampa non è necessaria per le operazioni che prevedono un’esecuzione differita come ad esempio gli ordini “curando”). Inoltre il Responsabile Investimenti provvederà tempestivamente a raccogliere la documentazione necessaria ad effettuare, seppur ex-post, il processo valutativo previsto dalla presente Procedura.

Monitoraggio dell’operatività con le controparti negoziatrici

Il monitoraggio sulla corretta applicazione della procedura in materia di operatività con le controparti negoziatrici è assicurato dalla Funzione di Risk Management.

L’analisi in tema di Best Execution viene condotta avvalendosi dell’apposita sezione sul portale del software WORP-MAR - fornito dalla società IF Informatica - il cui funzionamento è basato sull’incrocio dei dati estratti dal registro ordini della Società (quali la quantità, i volumi, i prezzi e gli orari di inserimento/esecuzione di tutti gli ordini trasmessi dalla Società sui mandati di gestione collettivi ed individuali) con le tabelle delle commissioni applicate da ciascun broker abilitato a trasmettere gli ordini delle gestioni collettive per conto della SGR.

Tutti gli ordini eseguiti per gli OICR promossi e gestiti dalla Società e per la SICAV in delega New Millennium sono così analizzati per calcolare la probabilità e la qualità di esecuzione oltre che per verificare la correttezza delle commissioni applicate e l’ammissibilità della controparte per il mercato e per lo strumento finanziario trattato.

Le eventuali anomalie sono evidenziate tramite le “elaborazioni” eseguite sul portale: è possibile lanciare un’elaborazione specificando:

  • Tipo Anomalia
  • Ambito (Fondi – SICAV)
  • Controparte
  • Tipo Strumento
  • Tipo Strumento Escluso
  • Mercato
  • Data Inizio
  • Data Fine
  • Scarto Massimo (tra la commissione applicate e quella calcolata)
  • Scarto Percentuale (tra la commissione applicate e quella calcolata)

Dal menù contestuale è possibile, selezionando la voce “Gestione anomalie”, visualizzare tutte le anomalie segnalate dall’elaborazione scelta. 

Le anomalie segnalate per gli ordini sono le seguenti: 

  1. controparte non ammissibile
  2. controparte non ammissibile per lo strumento
  3. controparte non ammissibile per il mercato
  4. commissione non corrispondente

Utilizzando il tasto destro del mouse su una segnalazione di tipo System, la voce “Gestisci” riporta ad una maschera in cui è possibile aggiungere commenti o catalogare l’anomalia con uno stato, una rilevanza, un giustificativo, una nota sulle commissioni.

Si possono anche aggiungere allegati che poi saranno scaricabili direttamente dal record della gestione (riga in alto del pop-up) cliccando sull’icona dell’allegato. È possibile utilizzare questa funzionalità anche avendo selezionato più anomalie contemporaneamente in modo da associare a tutte lo stesso stato, la stessa rilevanza, lo stesso commento/giustificativo o lo stesso allegato.

I controlli relativi all’operatività in derivati (per via della differente modalità di trasmissione degli eseguiti e del dettaglio commissionale) vengono svolti manualmente, a campione.

L’indicatore della probabilità di esecuzione può essere calcolato a livelli aggregate di ambito, controparte e tipologia strumento; questo viene calcolato come quantità eseguita / quantità ordine.

L’indicatore della qualità di esecuzione (scarto tra prezzo di esecuzione e VWAP Volume Weighted Average Price) può essere calcolato a livelli aggregati di ambito, controparte e tipologia strumento. Il VWAP viene calcolato come media dei prezzi pesata sui volumi tra l’ora dell’ordine e l’ora di esecuzione. In mancanza dei prezzi last e di conseguenza del VWAP, vengono utilizzati i prezzi EOD per calcolare un mid price, tra tutti e quattro i prezzi disponibili o in alternativa tra open o close, da confrontare con il prezzo dell’ordine. 

Lo SCARTO tra prezzo di esecuzione e VWAP viene calcolato come: VWAP_MID - PREZZO_ESECUZIONE se si tratta di un acquisto PREZZO_ESECUZIONE - VWAP_MID se si tratta di una vendita. L’indicatore viene poi calcolato come: SCARTO / VWAP_MID.

Trimestralmente, viene svolto un controllo relativamente all’aggregazione degli ordini, senza l’ausilio del portale WORP-MAR.

Tutte gli ordini effettuati sul mercato primario vengono analizzati per verificare che l’effettiva ripartizione delle quantità segua le proporzioni indicate nelle simulazioni.

Questo set di controlli viene svolto, come detto almeno trimestralmente, e le relative risultanze portate a conoscenza al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Sempre con cadenza almeno annuale, il Responsabile Investimenti procede ad aggiornare la valutazione effettuata su ciascuna delle controparti autorizzate, portando una sintesi di tale valutazione a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Nella valutazione dovrà ess ere considerato, tra l’altro:

  • il corretto e tempestivo regolamento delle transazioni;
  • la tempestività delle informazioni sull’eseguito e la precisione nell’esecuzione degli ordini.

Revisione della policy

La SGR riesamina la propria strategia di trasmissione degli ordini almeno annualmente e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti o per gli OICR gestiti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta tanto la qualità di esecuzione offerta dagli intermediari prescelti, quanto la modifica degli intermediari selezionati, sulla base di criteri quali-quantitativi che possono riguardare:

  • prezzo;
  • commissioni;
  • la tempestività delle informazioni;
  • la minimizzazione degli ineseguiti 
  • l’efficienza nell’esecuzione degli ordini;
  • l’efficienza dei sistemi di regolamento;
  • la capacità di accedere alle varie sedi di esecuzione;
  • la tempestività della Confirmation

Per quanto riguarda i prezzi e le commissioni applicate, si prenderanno a riferimento i report prodotti trimestralmente dalla funzione di Risk Manager.

Per quanto attiene ai restanti fattori di valutazione, con cadenza annuale i gestori dovranno compilare un apposito questionario (allegato alla presente policy) che dovrà essere restituito compilato al Responsabile Organizzazione, quale referente interno della Funzione Compliance.

I punteggi attribuiti saranno i seguenti:

  1. insufficiente;
  2. sufficiente;
  3. buono;
  4. ottimo

Nel caso in cui il punteggio medio attribuito sia inferiore a 2, l’Amministratore Delegato, in fase di riesame annuale, anche tenuto conto delle risultanze dell’attività periodica in capo alla funzione di risk, sottoporrà al Consiglio di Amministrazione le valutazioni approntate ai fini delle dovute deliberazioni.

I supporti necessari al Consiglio di Amministrazione per una completa valutazione delle condizioni in essere, nonché l’individuazione di nuovi intermediari, vengono prodotti a cura del Responsabile Investimenti.

Tutta la documentazione utilizzata per la valutazione degli intermediari è archiviata a cura del team di gestione.

 

6. Diffusione ed aggiornamento della Policy

L’Amministratore Delegato è responsabile, per il tramite della Funzione Organizzazione, della diffusione (mediante invio e-mail) della presente policy a:

  • Dipendenti e collaboratori;
  • Funzioni di Controllo.

La presente Policy è inoltre a disposizione di tutto il personale della SGR all’interno di un’apposita carella di rete condivisa.

I contenuti della Policy vengono sottoposti ad approvazione e revisione del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta si verifichi un cambiamento rilevante nell’operatività della SGR che possa modificare i processi ed i presidi descritti nella presente policy.